CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. III
Art. 1467
Contratto con prestazioni corrispettive.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1467