CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 1472
Vendita di cose future.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1472