Art. 1475
Spese della vendita.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1475
Spese della vendita.
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Questa norma prevede che tutte le spese necessarie per stipulare il contratto di compravendita siano normalmente a carico di chi compra. Rientrano in questo principio sia le spese dirette dell'atto sia quelle ulteriori e accessorie collegate alla vendita. Tuttavia, le parti contraenti sono libere di accordarsi in modo differente, stabilendo per esempio che le spese siano divise o pagate dal venditore. In mancanza di un accordo esplicito diverso, si applica la regola generale che le imputa al compratore.
La norma stabilisce un criterio generale per stabilire quale delle due parti debba sostenere i costi legati alla conclusione della compravendita. Essa serve a chiarire la ripartizione delle spese accessorie quando le parti non hanno concordato diversamente.
Si applica al compratore e al venditore che stipulano un contratto di vendita.
Un soggetto acquista un bene da un venditore senza stabilire nel contratto chi debba sostenere le spese accessorie e dell'atto. In applicazione della norma, l'acquirente sarà tenuto a pagare integralmente tali spese accessorie. Se invece avessero pattuito per iscritto una suddivisione al 50%, le spese verrebbero divise secondo i loro accordi.
Il compratore ha l'obbligo di sostenere le spese del contratto e quelle accessorie, salvo diverso accordo tra le parti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.