Art. 1474
Mancanza di determinazione espressa del prezzo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1474
Mancanza di determinazione espressa del prezzo.
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Se compratore e venditore non hanno concordato il prezzo né il modo per calcolarlo, e non ci sono prezzi fissati per legge o da norme corporative, la legge stabilisce come individuarlo. Se il venditore vende abitualmente quei beni, si presume valido il prezzo che pratica normalmente. Se si tratta di beni quotati o con valore di mercato, ci si riferisce ai listini o alle mercuriali del luogo di consegna o della piazza più vicina. Se le parti volevano fare riferimento a un 'giusto prezzo' e non si rientra nei casi precedenti, in mancanza di accordo il prezzo viene stabilito da un terzo nominato appositamente.
La norma serve a salvare la validità del contratto di compravendita quando le parti non hanno stabilito espressamente il prezzo, fornendo criteri automatici per determinarlo.
Si applica a compratori e venditori che concludono un contratto di vendita senza aver stabilito espressamente il prezzo.
Un cliente acquista della merce da un commerciante che vende abitualmente quel tipo di prodotti, senza accordarsi prima sul costo esatto. Al momento del pagamento, il prezzo dovuto sarà quello che il venditore applica normalmente alla propria clientela per tali beni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.