Art. 1478
Vendita di cosa altrui.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1478
Vendita di cosa altrui.
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Se una persona vende un bene che al momento del contratto non gli appartiene, la vendita è valida ma produce effetti particolari. Il venditore assume l'obbligo di far acquistare la proprietà del bene al compratore. Il compratore non diventa subito proprietario, ma lo diventa automaticamente non appena il venditore acquista a sua volta la proprietà dal reale titolare.
La norma disciplina la vendita di un bene non appartenente a chi lo vende, garantendo la validità dell'accordo e tutelando il compratore attraverso l'obbligo del venditore di fargli conseguire la proprietà.
Si applica a chiunque venda un bene di cui non è proprietario al momento del contratto e a chi compra tale bene.
Marco vende a Luca un quadro di cui è ancora proprietario suo fratello Matteo. Marco è quindi obbligato a comprare il quadro da Matteo per trasferirlo a Luca. Nel momento esatto in cui Marco acquista il quadro dal fratello, Luca ne diventa automaticamente il nuovo proprietario.
Il venditore ha l'obbligo di procurare l'acquisto della proprietà del bene al compratore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.