Art. 1476
Obbligazioni principali del venditore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1476
Obbligazioni principali del venditore.
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La disposizione elenca i tre compiti principali che il venditore deve compiere verso il compratore. Il venditore deve consegnare materialmente il bene acquistato. Inoltre, deve fare in modo che l'acquirente ottenga la proprietà o il diritto sul bene se questo non accade subito al momento del contratto. Infine, deve garantire chi compra da eventuali vizi materiali della cosa e dalla perdita del bene causata da diritti altrui (evizione).
La norma definisce i doveri fondamentali a carico di chi vende un bene, tutelando l'interesse del compratore a ricevere la cosa, a diventarne pieno titolare e a essere protetto da difetti o perdite del diritto.
Si applica a chiunque assuma il ruolo di venditore all'interno di un contratto di vendita nei confronti del rispettivo compratore.
Una persona vende un mobile a un acquirente. Il venditore deve consegnare il mobile, assicurarsi che la proprietà passi effettivamente al compratore e garantire che il mobile non presenti difetti nascosti né appartenga a terzi.
Il venditore ha l'obbligo di consegnare la cosa, di far acquistare la proprietà o il diritto quando non immediato, e di garantire per evizione e vizi della cosa; il testo non menziona sanzioni specifiche.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.