Art. 1476 · Obbligazioni principali del venditore.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1476

1583 / 3261

Obbligazioni principali del venditore.

In vigore dal 19 apr 1942
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1476