CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 1476
1583 / 3261Obbligazioni principali del venditore.
In vigore dal 19 apr 1942
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1476