CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I

Art. 1471

Divieti speciali di comprare.

In vigore dal 19 apr 1942
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, nè direttamente nè per interposta persona: 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'. Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1471

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