CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 1471
1578 / 3261Divieti speciali di comprare.
In vigore dal 19 apr 1942
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, nè direttamente nè per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1471