Art. 1468
Contratto con obbligazioni di una sola parte.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1468
Contratto con obbligazioni di una sola parte.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Questa regola si applica ai contratti in cui solo uno dei soggetti deve eseguire una prestazione. Al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, chi deve adempiere ha il diritto di chiedere una tutela per riequilibrare il proprio impegno. In particolare, può richiedere che la sua prestazione venga ridotta oppure che ne vengano modificate le modalità di esecuzione. L'obiettivo dell'intervento è ricondurre il contenuto del contratto a condizioni di equità.
La norma serve a riequilibrare la posizione della parte obbligata quando circostanze impreviste rendono il suo impegno eccessivo, evitando che sopporti un sacrificio sproporzionato.
Si applica alla parte contrattuale che ha assunto obbligazioni in un contratto in cui l'altra parte non ne ha assunte.
Un soggetto si è impegnato formalmente ed esclusivamente a fornire un servizio continuativo e a proprio carico a favore di un altro. Qualora si verifichino le circostanze straordinarie previste, l'obbligato può chiedere di diminuire la portata del servizio o di variarne le modalità per ristabilire l'equità.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.