Art. 1468 · Contratto con obbligazioni di una sola parte.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. III

Art. 1468

1575 / 3280

Contratto con obbligazioni di una sola parte.

In vigore dal 19 apr 1942
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1468