CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. II
Art. 1466
Impossibilità nel contratto plurilaterale.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti indicati dall' l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1466