CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. II
Art. 1463
Impossibilità totale.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1463