Art. 1463 · Impossibilità totale.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIVSez. II

Art. 1463

1570 / 3261

Impossibilità totale.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
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