CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. II
Art. 1463
1570 / 3261Impossibilità totale.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1463