Art. 1458
Effetti della risoluzione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1458
Effetti della risoluzione.
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Quando un contratto si risolve per inadempimento, esso perde efficacia tra le parti fin dall'origine, cancellando gli effetti prodottisi. Tuttavia, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, lo scioglimento non colpisce le prestazioni che sono già state eseguite. Inoltre, la risoluzione non danneggia i diritti acquistati dai terzi, anche se era stata espressamente pattuita tra le parti, salvo che sia stata trascritta la domanda giudiziale di risoluzione prima del loro acquisto.
La norma disciplina le conseguenze dello scioglimento del contratto per inadempimento, stabilendo come vengono regolati i rapporti pregressi tra le parti e tutelando al contempo i diritti acquistati dai terzi.
Si applica alle parti contraenti coinvolte nella risoluzione del contratto per inadempimento e ai terzi che hanno acquistato diritti relativi a tale contratto.
Se un contratto di compravendita viene risolto per inadempimento, l'acquirente deve restituire il bene e il venditore il prezzo già incassato. Se però si tratta di un contratto a esecuzione periodica, come una fornitura continuativa, le forniture e i pagamenti già effettuati in passato restano validi e non vengono azzerati. Se infine un terzo ha nel frattempo acquistato un diritto sul bene, il suo acquisto resta valido, a meno che non sia stata trascritta la domanda di risoluzione.
La risoluzione comporta la perdita di efficacia retroattiva del contratto tra le parti (salvo per le prestazioni già eseguite nei contratti a esecuzione continuata o periodica), senza pregiudicare i diritti dei terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.