CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIVSez. I

Art. 1458

Effetti della risoluzione.

In vigore dal 19 apr 1942
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1458

In sintesi

Quando un contratto si risolve per inadempimento, esso perde efficacia tra le parti fin dall'origine, cancellando gli effetti prodottisi. Tuttavia, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, lo scioglimento non colpisce le prestazioni che sono già state eseguite. Inoltre, la risoluzione non danneggia i diritti acquistati dai terzi, anche se era stata espressamente pattuita tra le parti, salvo che sia stata trascritta la domanda giudiziale di risoluzione prima del loro acquisto.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina le conseguenze dello scioglimento del contratto per inadempimento, stabilendo come vengono regolati i rapporti pregressi tra le parti e tutelando al contempo i diritti acquistati dai terzi.

A chi si applica

Si applica alle parti contraenti coinvolte nella risoluzione del contratto per inadempimento e ai terzi che hanno acquistato diritti relativi a tale contratto.

Esempio pratico

Se un contratto di compravendita viene risolto per inadempimento, l'acquirente deve restituire il bene e il venditore il prezzo già incassato. Se però si tratta di un contratto a esecuzione periodica, come una fornitura continuativa, le forniture e i pagamenti già effettuati in passato restano validi e non vengono azzerati. Se infine un terzo ha nel frattempo acquistato un diritto sul bene, il suo acquisto resta valido, a meno che non sia stata trascritta la domanda di risoluzione.

Adempimenti e conseguenze

La risoluzione comporta la perdita di efficacia retroattiva del contratto tra le parti (salvo per le prestazioni già eseguite nei contratti a esecuzione continuata o periodica), senza pregiudicare i diritti dei terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda.

Domande frequenti

La risoluzione ha sempre effetto retroattivo per tutti i tipi di contratto?No, nei contratti a esecuzione continuata o periodica l'effetto retroattivo non si estende alle prestazioni già eseguite.
Cosa accade ai diritti acquistati dai terzi in caso di risoluzione del contratto?La risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, anche se era stata pattuita espressamente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
Una clausola che pattuisce espressamente la risoluzione può annullare i diritti dei terzi?No, il testo stabilisce che la risoluzione non pregiudica i diritti dei terzi anche qualora sia stata espressamente pattuita.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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