CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. I
Art. 1458
1565 / 3261Effetti della risoluzione.
In vigore dal 19 apr 1942
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1458