Art. 1456
Clausola risolutiva espressa.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1456
Clausola risolutiva espressa.
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Le parti di un contratto possono inserire un patto in cui concordano che il contratto si scioglierà se un determinato impegno non viene rispettato come stabilito. Tuttavia, lo scioglimento non avviene in modo del tutto automatico al solo verificarsi dell'inadempimento. È necessario che la parte interessata comunichi espressamente all'altra l'intenzione di avvalersi di questa clausola. Dal momento di tale dichiarazione, la risoluzione opera di diritto.
La norma consente alle parti di stabilire preventivamente lo scioglimento automatico del contratto in caso di mancato adempimento di una specifica obbligazione secondo le modalità pattuite.
Si applica ai contraenti che decidono di inserire espressamente questa specifica clausola all'interno del loro contratto.
Due soggetti firmano un contratto stabilendo che la mancata consegna di un bene entro una determinata modalità comporterà lo scioglimento del rapporto. Qualora il bene non venga consegnato nei modi convenuti, la parte acquirente può dichiarare al venditore di volersi valere della clausola, determinando così la risoluzione di diritto del contratto.
La parte interessata deve dichiarare all'altra che intende valersi della clausola risolutiva; la conseguenza prevista è la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato adempimento dell'obbligazione determinata.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.