CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. I
Art. 1456
1563 / 3261Clausola risolutiva espressa.
In vigore dal 19 apr 1942
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1456