Art. 1465
Contratto con effetti traslativi o costitutivi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1465
Contratto con effetti traslativi o costitutivi.
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Se viene trasferita la proprietà di un bene specifico, l'acquirente deve comunque pagare o eseguire la sua prestazione anche se il bene perisce per cause non imputabili al venditore, persino prima della consegna materiale. Questa regola vale anche se il trasferimento dei diritti è rimandato a un termine futuro prefissato. Nel caso di beni definiti solo nel genere, l'acquirente resta obbligato al pagamento se la merce è già stata consegnata o individuata. Al contrario, se il contratto è subordinato a una condizione sospensiva e il bene perisce prima che questa si realizzi, l'acquirente è del tutto liberato dal proprio obbligo.
La norma serve a stabilire chi debba subire il rischio economico della perdita o del danneggiamento del bene quando si stipulano contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali.
Si applica alle parti contraenti di accordi che trasferiscono la proprietà o costituiscono e trasferiscono diritti reali, ossia all'alienante e all'acquirente.
Una persona acquista un quadro specifico da una galleria d'arte concordando che lo ritirerà la settimana successiva. Prima del ritiro, un evento accidentale e non imputabile al gallerista distrugge l'opera: l'acquirente è comunque tenuto a pagarne il prezzo pattuito. Se invece l'acquisto fosse stato sottoposto a una condizione sospensiva non ancora verificata al momento dell'incidente, l'acquirente non dovrebbe pagare nulla.
L'acquirente è obbligato a eseguire la controprestazione anche in caso di perimento non imputabile all'alienante (nei casi previsti), mentre è liberato da tale obbligazione se l'impossibilità si verifica prima dell'avveramento della condizione sospensiva.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.