CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIVSez. II

Art. 1465

Contratto con effetti traslativi o costitutivi.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorchè la cosa non gli sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata. L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1465

In sintesi

Se viene trasferita la proprietà di un bene specifico, l'acquirente deve comunque pagare o eseguire la sua prestazione anche se il bene perisce per cause non imputabili al venditore, persino prima della consegna materiale. Questa regola vale anche se il trasferimento dei diritti è rimandato a un termine futuro prefissato. Nel caso di beni definiti solo nel genere, l'acquirente resta obbligato al pagamento se la merce è già stata consegnata o individuata. Al contrario, se il contratto è subordinato a una condizione sospensiva e il bene perisce prima che questa si realizzi, l'acquirente è del tutto liberato dal proprio obbligo.

Perché esiste questa norma

La norma serve a stabilire chi debba subire il rischio economico della perdita o del danneggiamento del bene quando si stipulano contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali.

A chi si applica

Si applica alle parti contraenti di accordi che trasferiscono la proprietà o costituiscono e trasferiscono diritti reali, ossia all'alienante e all'acquirente.

Esempio pratico

Una persona acquista un quadro specifico da una galleria d'arte concordando che lo ritirerà la settimana successiva. Prima del ritiro, un evento accidentale e non imputabile al gallerista distrugge l'opera: l'acquirente è comunque tenuto a pagarne il prezzo pattuito. Se invece l'acquisto fosse stato sottoposto a una condizione sospensiva non ancora verificata al momento dell'incidente, l'acquirente non dovrebbe pagare nulla.

Adempimenti e conseguenze

L'acquirente è obbligato a eseguire la controprestazione anche in caso di perimento non imputabile all'alienante (nei casi previsti), mentre è liberato da tale obbligazione se l'impossibilità si verifica prima dell'avveramento della condizione sospensiva.

Domande frequenti

L'acquirente deve pagare se la cosa specifica viene distrutta prima della consegna?Sì, se il perimento avviene per una causa non imputabile all'alienante, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, anche se non ha ancora ricevuto il bene.
Cosa accade se il bene trasferito è determinato solo nel genere?L'acquirente è obbligato a eseguire la controprestazione solo se l'alienante ha già effettuato la consegna oppure se la cosa è già stata individuata.
Cosa succede se il contratto è sottoposto a una condizione sospensiva?L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione se l'impossibilità o il perimento si verifica prima che la condizione sospensiva si sia avverata.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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