CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIVSez. II

Art. 1464

Impossibilità parziale.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
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