CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. II
Art. 1464
1571 / 3261Impossibilità parziale.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1464