CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XI
Art. 1420
Nullità nel contratto plurilaterale.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1420