CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. I
Art. 1425
Incapacità delle parti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall', il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1425