Art. 1425 · Incapacità delle parti.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIISez. I

Art. 1425

1532 / 3261

Incapacità delle parti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall', il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1425