CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XII

Art. 428

Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.

In vigore dal 19 mar 2004
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

Note all'articolo

  • La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-428

In sintesi

La disposizione stabilisce che gli atti compiuti da una persona che dimostri di essere stata incapace d'intendere o di volere al momento del compimento, anche in via transitoria e senza essere interdetta, possono essere annullati se le arrecano un grave pregiudizio. Nel caso specifico dei contratti, per ottenere l'annullamento è necessario che risulti anche la malafede dell'altro contraente, desumibile dal pregiudizio, dalla natura del contratto o da altre circostanze. La richiesta di annullamento può essere avanzata dall'interessato, dai suoi eredi o dai suoi aventi causa. L'azione legale deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno del compimento dell'atto o del contratto.

Perché esiste questa norma

La norma intende tutelare chi compie atti giuridici o contratti in uno stato di incapacità naturale, evitando che subisca danni ingiusti ma proteggendo al contempo l'affidamento dei terzi se non in malafede.

A chi si applica

Si applica a qualsiasi persona che abbia compiuto atti o contratti in stato di temporanea o permanente incapacità d'intendere o di volere, ai suoi eredi, ai suoi aventi causa e ai contraenti coinvolti.

Esempio pratico

Una persona che si trova in uno stato di temporaneo e totale stordimento vende a terzi un proprio bene di valore a una cifra irrisoria. Se l'acquirente era consapevole delle condizioni alterate del venditore (malafede) e l'atto crea un grave danno economico, l'autore o i suoi eredi possono richiedere al giudice l'annullamento della vendita entro cinque anni.

Adempimenti e conseguenze

Come conseguenza è previsto l'annullamento degli atti (in presenza di grave pregiudizio) o dei contratti (in presenza di malafede dell'altro contraente); l'azione deve essere promossa entro il termine di cinque anni.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato dall'articolo 4, comma 1, della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si può richiedere l'annullamento dell'atto o del contratto?L'azione giudiziaria si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno esatto in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.
Chi è legittimato a richiedere l'annullamento degli atti?L'annullamento può essere richiesto su istanza della persona stessa che ha compiuto l'atto, oppure dai suoi eredi o aventi causa.
Quali condizioni servono per annullare un contratto stipulato da un incapace?Oltre allo stato di incapacità al momento dell'atto, occorre che risulti la malafede dell'altro contraente, dimostrabile anche attraverso il pregiudizio economico o la qualità del contratto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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