CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XII

Art. 431

Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.

In vigore dal 19 mar 2004
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

Note all'articolo

  • La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-431

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