CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIII
Art. 435
AbrogatoObbligo dei genitori e dei figli naturali.
In vigore dal 20 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-435
Obbligo dei genitori e dei figli naturali.
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