CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XIII

Art. 439

Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle.

In vigore dal 10 mar 1975
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario. Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-439

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