CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XIII

Art. 444

Adempimento della prestazione alimentare.

In vigore dal 19 apr 1942
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-444

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