Art. 444 · Adempimento della prestazione alimentare.
CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIII

Art. 444

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Adempimento della prestazione alimentare.

In vigore dal 19 apr 1942
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-444