CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIII
Art. 444
527 / 3261Adempimento della prestazione alimentare.
In vigore dal 19 apr 1942
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-444