CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XIII

Art. 448

Cessazione per morte dell'obbligato.

In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-448

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo