CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIV
Art. 452
Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.
In vigore dal 19 apr 1942
Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.
In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-452