CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo I

Art. 456

Apertura della successione.

In vigore dal 19 apr 1942
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-456

In sintesi

Questa disposizione definisce l'avvio della successione di una persona. Essa stabilisce che il fenomeno successorio inizia precisamente nell'istante in cui avviene la morte. Inoltre, individua il luogo di apertura della successione nell'ultimo domicilio che il defunto aveva in vita.

Perché esiste questa norma

La norma serve a stabilire con esattezza il momento temporale e il luogo geografico in cui ha inizio la successione ereditaria.

A chi si applica

Si applica a chiunque sia interessato alla successione di una persona defunta.

Esempio pratico

Una persona con ultimo domicilio stabilito nella città di Roma decede. Nel momento stesso della sua morte, la sua successione si intende ufficialmente aperta a Roma.

Domande frequenti

In quale momento si apre la successione?La successione si apre esattamente al momento della morte del soggetto.
In quale luogo si apre la successione?La successione si apre nel luogo in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio.
Cosa determina l'ultimo domicilio del defunto secondo l'articolo?Determina il luogo specifico in cui si considera aperta la successione ereditaria.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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