Art. 456
Apertura della successione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-456
Apertura della successione.
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Questa disposizione definisce l'avvio della successione di una persona. Essa stabilisce che il fenomeno successorio inizia precisamente nell'istante in cui avviene la morte. Inoltre, individua il luogo di apertura della successione nell'ultimo domicilio che il defunto aveva in vita.
La norma serve a stabilire con esattezza il momento temporale e il luogo geografico in cui ha inizio la successione ereditaria.
Si applica a chiunque sia interessato alla successione di una persona defunta.
Una persona con ultimo domicilio stabilito nella città di Roma decede. Nel momento stesso della sua morte, la sua successione si intende ufficialmente aperta a Roma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.