CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo I

Art. 458

Divieto di patti successori.

In vigore dal 16 mar 2006
Fatto salvo quanto disposto dagli e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-458

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