CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo I
Art. 458
Divieto di patti successori.
In vigore dal 16 mar 2006
Fatto salvo quanto disposto dagli e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-458