CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo I
Art. 457
Delazione dell'eredità.
In vigore dal 19 apr 1942
L'eredità si devolve per legge o per testamento.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-457