Art. 457 · Delazione dell'eredità.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo I

Art. 457

543 / 3261

Delazione dell'eredità.

In vigore dal 19 apr 1942
L'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-457