CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XIV

Art. 455

Efficacia della sentenza di rettificazione.

In vigore dal 19 apr 1942
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-455

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