CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIV
Art. 449
Registri dello stato civile.
In vigore dal 19 apr 1942
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-449