CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XIV

Art. 449

Registri dello stato civile.

In vigore dal 19 apr 1942
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-449

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