CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIII
Art. 445
Decorrenza degli alimenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-445