CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIII
Art. 447
Inammissibilità di cessione e di compensazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il credito alimentare non può essere ceduto.
L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-447