Art. 447 · Inammissibilità di cessione e di compensazione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XIII

Art. 447

530 / 3261

Inammissibilità di cessione e di compensazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il credito alimentare non può essere ceduto. L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
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