Art. 441
Concorso di obbligati.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-441
Concorso di obbligati.
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Quando più soggetti appartengono allo stesso grado di obbligo verso chi ha diritto agli alimenti, tutti devono contribuire in proporzione alle proprie disponibilità economiche. Se chi si trova in un grado prioritario non può far fronte del tutto o in parte alla spesa, l'obbligo si trasferisce ai soggetti collocati nel grado successivo. In caso di disaccordo tra le persone tenute al versamento sull'importo, sulla divisione delle quote o sulle modalità di erogazione, la decisione spetta all'autorità giudiziaria, che valuterà le specifiche circostanze.
La norma mira a distribuire equamente il dovere di versare gli alimenti tra più soggetti tenuti per legge, parametrando il carico economico sulle reali possibilità di ciascuno e garantendo il passaggio dell'obbligo a gradi successivi se i primi non possono adempiere.
Si applica a tutte le persone obbligate per legge alla prestazione degli alimenti, siano esse collocate nello stesso grado o in gradi diversi (anteriori o posteriori).
Due fratelli sono tenuti a versare gli alimenti a un familiare, ma hanno stipendi molto diversi: dovranno partecipare alla spesa ciascuno in misura proporzionata al proprio reddito. Se nessuno dei due è in grado di coprire l'intera somma necessaria, l'obbligo per la parte restante passerà ai soggetti tenuti in grado successivo. Qualora i fratelli non trovino un accordo su quanto pagare a testa o su come consegnare l'aiuto, interverrà il giudice a stabilire le regole.
Le persone obbligate nello stesso grado hanno l'obbligo di concorrere alla prestazione in proporzione alle proprie condizioni economiche; in mancanza di accordo sulla misura, distribuzione e modo di somministrazione, provvede l'autorità giudiziaria.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.