CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIII
Art. 438
Misura degli alimenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-438