CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIII
Art. 437
Obbligo del donatario.
In vigore dal 19 apr 1942
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-437