Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
autorità giudiziarie e altre autorità negli Stati membri trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, che esercitano funzioni giudiziarie, che agiscono per delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale
Fonte: reg-2020-11-25-1783 — art. 2 →ogni autorità statale delle Parti contraenti che, secondo la legge del proprio Stato, sia competente nei procedimenti previsti dalla preente Convenzione
Fonte: l-1989-11-30-396 — art. c-3 →