Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«autorità giudiziaria»: autorità giudiziarie e altre autorità negli Stati membri trasmesse alla Commissione a norma dell’, paragrafo 3, che esercitano funzioni giudiziarie, che agiscono per delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale;
2)
«sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che operano sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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