Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 25 nov 2020
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale nei casi in cui, conformemente alla propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede:
a)
che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove; o
b)
l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro.
2. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate a essere utilizzate in procedimenti giudiziari già pendenti o previsti.
Storico versioni
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