Questo termine è definito da 5 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascuna agenzia o di ciascun organo dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni.
Fonte: reg-2023-07-12-1543 — art. 3 →rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che operano sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.
Fonte: reg-2020-11-25-1783 — art. 2 →rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.
Fonte: reg-2020-11-25-1784 — art. 2 →una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascun organo o di ciascuna agenzia dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni
Fonte: reg-2023-12-13-2844 — art. 2 →un sistema informatico decentrato quale definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2844
Fonte: reg-2024-11-27-3011 — art. 2 →