Art. 3

Definizioni

In vigore dal 12 lug 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «ordine europeo di produzione»: la decisione che dispone la produzione di prove elettroniche, emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro a norma dell', paragrafi 1, 2, 4 e 5, e rivolta a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale di un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione, qualora tale stabilimento designato o rappresentante legale sia ubicato in un altro Stato membro vincolato dal presente regolamento; 2) «ordine europeo di conservazione»: la decisione che dispone la conservazione di prove elettroniche ai fini di una richiesta di produzione successiva, e che è emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro a norma dell', paragrafi 3, 4 e 5, e rivolta a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale di un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione, qualora tale stabilimento designato o rappresentante legale sia ubicato in un altro Stato membro vincolato dal presente regolamento; 3) «prestatore di servizi»: la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30): a) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all', punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972; b) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio; c) altri servizi della società dell'informazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 che: i) consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o ii) rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente; 4) «offerta di servizi nell'Unione»: a) consentire alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usare i servizi elencati al punto 3); e b) avere un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con lo Stato membro di cui alla lettera a); tale collegamento sostanziale deve essere considerato presente quando il prestatore di servizi è stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o qualora le sue attività siano orientate verso uno o più Stati membri; 5) «stabilimento»: un'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato, con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale è svolta l'attività di prestazione di servizi o è gestita l'attività; 6) «stabilimento designato»: uno stabilimento dotato di personalità giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1544, ai fini di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, di tale direttiva; 7) «rappresentante legale»: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1544, ai fini di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, di tale direttiva; 8) «prove elettroniche»: i dati relativi agli abbonati, i dati sul traffico o i dati relativi al contenuto conservati in formato elettronico da o per conto di un prestatore di servizi al momento della ricezione, di un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o di un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR); 9) «dati relativi agli abbonati»: i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: a) l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti; b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta; 10) «dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente»: gli indirizzi IP e, se necessario, le porte sorgenti e le marche temporali pertinenti, vale a dire la data e l'ora, o gli equivalenti tecnici di tali identificativi e le informazioni connesse, se richiesto dalle autorità di contrasto o dalle autorità giudiziarie al solo scopo di identificare l'utente in una specifica indagine penale; 11) «dati sul traffico»: i dati riguardanti la fornitura di un servizio offerto da un prestatore di servizi, che servono per fornire informazioni di contesto o supplementari sul servizio e che sono generati o trattati da un sistema di informazione del prestatore di servizi, come la fonte e il destinatario di un messaggio o altro tipo di interazione, sull'ubicazione del dispositivo, la data, l'ora, la durata, le dimensioni, il percorso, il formato, il protocollo usato e il tipo di compressione, e altre comunicazioni elettroniche e i dati, diversi dai dati relativi agli abbonati, relativi all'inizio e alla fine di una sessione di accesso utente a un servizio, come la data e l'ora d'uso, la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo; 12) «dati relativi al contenuto»: qualsiasi dato in formato digitale, come testo, voce, video, immagini o suono, diverso dai dati relativi agli abbonati o dai dati sul traffico; 13) «sistema di informazione»: un sistema di informazione quale definito all', lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31); 14) «Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale è emesso l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione; 15) «autorità di emissione»: l'autorità competente nello Stato di emissione che, a norma dell', può emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione; 16) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro nel quale lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede e a cui l'ordine europeo di produzione e un EPOC o l'ordine europeo di conservazione e un EPOC-PR sono trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o ai fini dell'esecuzione in conformità del presente regolamento; 17) «autorità di esecuzione»: l'autorità dello Stato di esecuzione che, conformemente al diritto nazionale di tale Stato, è competente a ricevere un ordine europeo di produzione e un EPOC o un ordine europeo di conservazione e un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità del presente regolamento; 18) «caso di emergenza»: una situazione in cui sussiste una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, o per un'infrastruttura critica, quale definita all', lettera a), della direttiva 2008/114/CE, il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbe una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, anche attraverso un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione o all'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato; 19) «titolare del trattamento»: il titolare del trattamento quale definito all', punto 7), del regolamento (UE) 2016/679; 20) «responsabile del trattamento»: il responsabile del trattamento quale definito all', punto 8), del regolamento (UE) 2016/679; 21) «sistema informatico decentrato»: una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascuna agenzia o di ciascun organo dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2023/1543) — Testo vigente | Portale Normativo