ordine europeo di conservazione

Definizione data dalla norma indicata.

la decisione che dispone la conservazione di prove elettroniche ai fini di una richiesta di produzione successiva, e che è emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e rivolta a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale di un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione, qualora tale stabilimento designato o rappresentante legale sia ubicato in un altro Stato membro vincolato dal presente regolamento

Fonte: reg-2023-07-12-1543art. 3
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